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AMCI
Associazione
Medici Cattolici Italiani
(qui puoi scaricare il file in formato Word)
STATUTO
Articolo 1
È costituita l'Associazione Medici Cattolici Italiani (A.M.C.I.)
a carattere nazionale con sede centrale a Roma.
Articolo 2
Scopi dell'Associazione sono:
a) provvedere alla formazione morale, scientifica e professionale
dei medici;
b) promuovere gli studi medico-morali, ispirandosi ai principi della
Dottrina Cattolica e nel fedele rispetto del Magistero della Chiesa;
c) animare e difendere lo spirito di autentico servizio umano e cristiano
dei medici nel rapporto con l'ammalato;
d) agire per la sicurezza del più dignitoso esercizio della
professione e per la tutela dei giusti interessi della classe medica;
e) educare i Soci alla retta corresponsabilità ecclesiale praticando
anche una efficace attività caritativa nell'esercizio della
professione;
I) favorire l'evangelizzazione del mondo sanitario per la realizzazione,
unitamente agli ammalati e agli altri operatori sanitari, di un'autentica
comunità che testimoni i valori cristiani della vita;
g) sviluppare il collegamento e la collaborazione con le altre istituzioni
e associazioni sanitarie cattoliche, anche con iniziative volte all'inserimento
e alla valorizzazione dei gruppi di volontariato;
h) favorire la salute e la sanità delle popolazioni più
bisognose; a tal fine l'Associazione può realizzare interventi
di carattere sanitario nei paesi in via di sviluppo, anche in collaborazione
con altri organismi che operano nel campo della cooperazione sanitaria
internazionale in armonia con le finalità istituzionali dell'A.M.C.I.
Articolo 3
L'A.M.C.I. provvede al raggiungimento delle sue finalità mediante
le quote sociali, contributi volontari, eventuali donazioni e lasciti.
Articolo 4
L'A.M.C.I. è riconosciuta dalla Conferenza Episcopale Italiana
(C.E.I.); è membro della Consulta Generale delle Aggregazioni
Laicali; collabora con il Pontificio Consiglio della Pastorale per
gli Operatori Sanitari e con la Pontificia Accademia per la Vita;
scambia la collaborazione per il conseguimento delle sue finalità
istituzionali con altre Organizzazioni scientifiche e professionali;
fa parte della Federazione Europea (EE.A.M.C.) ed Internazionale (EI.A.M.C.)
dei medici cattolici.
Articolo 5
L'A.M.C.I. venera particolarmente la Madonna Salus Infirmorum e Mater
Scientiae ed ha come Patrono 5. Luca Medico, nella cui festa inaugura
l'Anno Sociale.
Articolo 6
L'A.M.C.I. non svolge attività politica di partito, né
sindacale e non ha scopi di lucro.
Articolo 7
L'adesione all'A.M.C.I. avviene in qualità di Soci ordinari,
Soci aggregati, Soci onorari e Soci sostenitori. Possono essere Soci
ordinari i laureati in medicina e chirurgia, in odontoiatria, in altre
discipline affini. Possono essere Soci aggregati gli studenti dell'ultimo
biennio dei rispettivi corsi di laurea. Possono essere Soci onorari
personalità che abbiano acquisito nel campo della medicina
e delle scienze affini particolari benemerenze al servizio della Chiesa,
della società e dell'Associazione.
Possono essere Soci Sostenitori persone, Enti, Associazioni, Fondazioni
che liberamente, secondo le modalità concordate con la Presidenza
Nazionale, contribuiscono al raggiungimento degli scopi dell'A.M.C.I.
Tra i soci onorari possono essere ammessi operatori sanitari che,
pur non professando la religione cattolica, si ispirano ai principi
cristiani. L'ammissione a socio ordinario avviene dietro presentazione
da parte di un socio effettivo della Sezione e con deliberazione del
Consiglio Direttivo della Sezione stessa. Il socio ordinario è
tenuto a corrispondere la quota annuale associativa stabilita dal
Consiglio Nazionale.
Articolo 8
La Sezione rilascia a ciascun socio ordinario ed aggregato la tessera
annuale dell'Associazione. Al Socio onorario e al Socio Sostenitore
la tessera viene rilasciata dal presidente Nazionale.
Articolo 9
Gli organi periferici dell'A.M.C.I. sono:
a) le Sezioni Diocesane.
b) le Delegazioni Regionali.
Articolo 10
La Sezione Diocesana sorge nel capoluogo della Diocesi. In una stessa
Diocesi possono esservene più d'una, ma non più Sezioni
in uno stesso comune. Per costituire una Sezione occorre un numero
di Soci ordinari non inferiore a dieci. Il riconoscimento della Sezione
è deliberato dal Consiglio di Presidenza Nazionale. La Sezione
offre la propria collaborazione al Vescovo della Diocesi in fedele
servizio alle sue iniziative pastorali. Dove non esiste la Sezione
può essere nominato un Incaricato locale, medico, perché
ne promuova la costituzione. La nomina dell'Incaricato è fatta
dal Delegato Regionale sentito il Vescovo della Diocesi.
Articolo 11
Sono organi della Sezione: a) l'Assemblea dei Soci; b) il Consiglio
direttivo; c) il Presidente; d) il Vice Presidente; e) il Segretario;!)
il Tesoriere.
Articolo 12
L'Assemblea è formata dai Soci ordinari in regola con la quota
dell'anno sociale. L'Assemblea si raduna ordinariamente una volta
l'anno su convocazione del Presidente. Può essere convocata
in via straordinaria dal Presidente, quando ne ravvisi l'opportunità,
ovvero su richiesta di un terzo dei membri del Consiglio Direttivo
o della metà più uno dei soci effettivi in regola con
la quota sociale.
L'Assemblea elegge i membri del Consiglio Direttivo della Sezione
tra i soci ordinari; approva il programma annuale delle attività
sociali; ratifica le eventuali delibere di sospensione e di cessazione
dall'appartenenza dei soci alla Associazione adottate dal Consiglio
Direttivo; approva i bilanci; esamina tutte le altre questioni che
il Consiglio Direttivo ritenesse di dover sottoporre alla sua valutazione.
Articolo 13
Il Consiglio Direttivo della Sezione è composto da un numero
dispari di membri proporzionalmente al numero degli iscritti. Elegge
tra i suoi membri il Presidente ed uno o due Vice Presidenti. Il Presidente
nomina, sentito il Consiglio, il Segretario ed il Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo può cooptare Soci in ragione della loro
competenza specifica in numero non superiore a quello dei suoi membri
eletti.
I Soci cooptati hanno voto consultivo.
Fanno parte del Consiglio Direttivo della Sezione con voto consultivo
i componenti la delegazione regionale.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di regola
mensilmente. Esso:
- elabora il programma annuale delle attività associative
tenuto conto delle linee programmatiche fissate dall'Assemblea Nazionale
e dal Consiglio Nazionale;
- cura l'attività del programma sociale indicato dalla Assemblea
Nazionale e dal Consiglio Nazionale;
- promuove iniziative nell'ambito delle finalità dell'Associazione
di cui all'articolo 2, d'intesa con la Delegazione Regionale;
- delibera sull'ammissione (o sulla radiazione) dei soci;
- propone al Consiglio Nazionale la nomina dei Soci onorari;
- informa periodicamente il Delegato Regionale e la Presidenza Nazionale
sulla attività della Sezione.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono
rieleggibili.
Articolo 14
Il Presidente:
a) rappresenta la Sezione; b) convoca l'assemblea sezionale ed il
Consiglio Direttivo; c) presiede le sedute dell'Assemblea e del Consiglio
Direttivo; ci) nomina, sentito il Consiglio, il Segretario ed il Tesoriere;
e) adempie ai compiti affidatigli dalla Presidenza Nazionale e dal
Consiglio Nazionale; I) mantiene costanti rapporti informativi e di
collaborazione con la Presidenza Nazionale e con la Delegazione Regionale.
Articolo 15
Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso
di assenza o di impedimento in tutte le sue funzioni, salvo quelle
indicate alla lettera ci) dell'art. 14.
Articolo 16
Il Segretario: a) dà esecuzione alle attività contenute
nel programma sociale annuale approvato dall'Assemblea; b) organizza
e coordina tutte le iniziative più opportune nell'ambito delle
finalità dell'Associazione di cui all'art. 2, dandone notizia
al Consiglio Direttivo.
Articolo 17
Il Tesoriere provvede alla riscossione delle quote sociali, cura il
tesseramento e compila ogni anno i bilanci preventivo e consuntivo.
Articolo 18
La Delegazione Regionale è composta da: a) il Delegato Regionale;
b) il Delegato Regionale per i giovani medici; c) l'Assistente Ecclesiastico
Regionale. Essa si riunisce almeno due volte l'anno sotto la presidenza
del Delegato Regionale.
I Delegati Regionali sono nominati come disposto dal successivo art.
29.
Articolo 19
Il Delegato Regionale: a) rappresenta l'A.M.C.I. in sede regionale;
b) promuove le iniziative dell'A.M.C.I. a carattere regionale; c)
stimola e coordina le attività delle Sezioni, la cui funzione
resta pienamente autonoma; ci) promuove l'istituzione di nuove Sezioni;
e) adempie i compiti affidatigli dalla Presidenza Nazionale e dal
Consiglio Nazionale.
Il Delegato Regionale per i giovani medici collabora con il Delegato
Regionale, in particolare nella promozione delle attività rivolte
ai medici neolaureati ed ai laureandi.
Articolo 20
Gli organi nazionali dell'A.M.C.I. sono: a) l'Assemblea Nazionale;
b) il Consiglio Nazionale; c) il Consiglio di Presidenza Nazionale;
ci) il Presidente Nazionale; e) i Vice Presidenti Nazionali; I) il
Segretario Nazionale; g) il Tesoriere Nazionale.
Articolo 21
L'Assemblea Nazionale è costituita: dai Presidenti delle Sezioni;
dai Delegati Regionali; dai Membri - eletti e cooptati - del Consiglio
Nazionale.
Articolo 22
L'Assemblea Nazionale è convocata dal Consiglio Nazionale ordinariamente
ogni tre anni; in via straordinaria dal Consiglio della Presidenza
Nazionale o dalla metà più uno dei membri eletti del
Consiglio Nazionale o dai due terzi dei Presidenti delle Sezioni.
Articolo 23
L'Assemblea Nazionale delibera sulla relazione morale e finanziaria
del Consiglio Nazionale; studia e delibera le attività organizzative
e sociali dell'Associazione, demandando l'attuazione al Consiglio
Nazionale, ai Delegati Regionali ed alle Sezioni; approva lo Statuto
e le modifiche di esso; elegge la Commissione elettorale per l'elezione
del Consiglio Nazionale; elegge i membri del Consiglio Nazionale in
numero di venticinque, secondo le modalità dell'art. 25; nomina
su proposta del Consiglio Nazionale, il Presidente Onorario Nazionale.
Hanno diritto al voto tutti i componenti l'Assemblea, ad eccezione
dei Membri cooptati. I Membri del Consiglio Nazionale si astengono
dal voto sulla relazione morale e finanziaria. Le deliberazioni dell'Assemblea
sono impegnative per tutti i Soci e per gli organi dell'Associazione.
Articolo 24
Il Consiglio Nazionale è composto: dai venticinque Membri eletti
in Assemblea Nazionale a norma dell'art. 25; dai Delegati Regionali;
dai Soci cooptati. Fanno parte di diritto del Consiglio Nazionale
i Soci Fondatori e gli ex - Presidenti Nazionali.
Articolo 25
I venticinque Membri del Consiglio Nazionale sono eletti dai Presidenti
delle Sezioni riuniti in assemblea, i quali esercitano il proprio
voto con tanti voti quanti sono gli iscritti alla propria Sezione,
in regola con la quota sociale, come appresso:
- sette da tutti i Presidenti delle Sezioni tra i Soci di tutte le
Sezioni;
- sei dai Presidenti delle Sezioni del Nord tra i Soci di dette Sezioni;
- sei dai Presidenti delle Sezioni del Centro tra i Soci di dette
Sezioni;
- sei dai Presidenti delle Sezioni del Sud tra i Soci di dette Sezioni.
Le Sezioni del Nord sono quelle delle Regioni: Valle d'Aosta, Piemonte,
Lombardia, Liguria, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Friuli Venezia
Giulia e Veneto.
Le Sezioni del Centro sono quelle delle Regioni: Toscana, Marche,
Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna.
Le Sezioni del Sud sono quelle delle Regioni: Campania, Puglie, Basilicata,
Calabria, Sicilia.
Articolo 26
Il Consiglio Nazionale elegge tra i suoi Membri il Presidente Nazionale,
tre Vice Presidenti e, su proposta del
Presidente, il Segretario Nazionale ed il Tesoriere. Il Tesoriere
può essere nominato tra persone competenti anche al di fuori
dei componenti il Consiglio Nazionale.
Articolo 27
Il Presidente, i tre Vice Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere
formano il Consiglio di Presidenza Nazionale.
Articolo 28
Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale
di norma una-due volte l'anno e, comunque, in coincidenza con l'Assemblea
Nazionale; straordinariamente su richiesta di tutti i Membri del Consiglio
di Presidenza o di almeno due terzi dei Membri del Consiglio Nazionale,
esclusi i Cooptati.
Articolo29
Il Consiglio Nazionale: studia l'organizzazione ed il programma di
attività di carattere religioso, medico-morale e scientifico
e ne promuove l'attuazione con convegni, congressi e corsi di studio;
determina la misura della quota sociale e la parte di essa che deve
essere corrisposta da ciascuna Sezione alla Presidenza Nazionale;
approva la relazione morale e finanziaria sull'attività sociale;
stabilisce la data e la sede dell'Assemblea Nazionale; nomina, su
proposta dei Presidenti delle singole Sezioni, il Presidente Onorario
di quelle Sezioni particolarmente distintesi nella vita associativa;
nomina i Soci Onorari; nomina, su proposta della Presidenza Nazionale,
sentiti i Presidenti delle Sezioni, i Delegati Regionali e i Delegati
Regionali per i giovani medici, dopo aver ottenuto l'assenso della
Conferenza Episcopale Regionale; coopta Soci che abbiano particolare
competenza specifica in numero non superiore a venticinque di cui
almeno uno scelto tra i Soci iscritti all'albo degli odontoiatri nonché
i rappresentanti dell'AMCI nei Consigli Direttivi della FIAMC e FEAMC.
Articolo 30
Il Consiglio di Presidenza Nazionale ha il compito di:
promuovere e coordinare l'attività delle Sezioni secondo le
finalità dell'Associazione e le deliberazioni del Consiglio
Nazionale. A tale scopo assiste le Sezioni per l'attuazione del programma
sociale, cura l'organizzazione dei Convegni, dei Congressi, delle
varie iniziative e l'attività editoriale; dispone in caso d'urgenza,
gli opportuni provvedimenti su materia di competenza del Consiglio
Nazionale; riconosce la regolare elezione dei Consigli sezionali e
l'istituzione di nuove Sezioni; provvede all'amministrazione centrale
dell'Associazione; presenta al Consiglio Nazionale la relazione morale
e finanziaria sull'attività sociale annuale dell'Associazione.
Articolo 31
Il Presidente Nazionale rappresenta a tutti gli effetti l'Associazione,
fa parte di diritto del Consiglio di Amministrazione della Casa Editrice
Orizzonte Medico S.r.l., disimpegna le incombenze inerenti alla Direzione
dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio di Presidenza ed
il Consiglio Nazionale, dirige l'attività degli uffici centrali,
è il Direttore del periodico dell'Associazione.
Articolo 32
I Vice Presidenti Nazionali, possibilmente uno per ognuna delle tre
aree geografiche (nord, centro, sud), coadiuvano il Presidente Nazionale
ed uno, proposto dal Presidente Nazionale, lo sostituisce come Vicario
in caso di assenza o di impedimento. In particolare i Vice Presidenti
coordinano le attività delle Sezioni della propria area geografica
e stimolano iniziative, con la collaborazione dei Delegati Regionali,
per la migliore realizzazione degli scopi statutari dell'A.M.C.I.
Articolo 33
Il Segretario Nazionale assiste il Presidente nella sua attività,
dirige il lavoro di segreteria, mantiene i rapporti con i Delegati
Regionali e le Sezioni, cura la redazione delle relazioni e dei verbali.
Il Segretario Nazionale può essere coadiuvato da uno o due
Vice Segretari nominati dal Presidente Nazionale, su proposta del
Segretario, sentito il Consiglio Nazionale.
Articolo 34
Il Tesoriere Nazionale segue l'amministrazione economico-finanziaria
dell'Associazione. Redige la relazione finanziaria per l'Assemblea
Nazionale.
Articolo 35
L'Associazione ha un proprio Assistente Ecclesiastico Nazionale nominato
dalla C.E.I. Egli rappresenta in seno all'Associazione l'autorità
ecclesiastica delle cui direttive e norme deve curare la fedele osservanza;
offre all'Associazione e ai Consulenti ecclesiastici delle Sezioni
le indicazioni per l'aggiornamento spirituale e per l'attività
pastorale dei soci, promuovendo idonee iniziative; programma le riunioni
dei Consulenti Ecclesiastici delle Sezioni per trattare i problemi
inerenti al loro ufficio.
L'Assistente Ecclesiastico Nazionale fa parte dell'Assemblea Nazionale,
del Consiglio Nazionale e del Consiglio di Presidenza Nazionale.
L'assistente Ecclesiastico Nazionale può essere coadiuvato
da uno o più Vice Assistenti.
Il Segretario Nazionale può essere coadiuvato da uno o due
Vice Segretari nominati dal Presidente Nazionale, su proposta del
Segretario, sentito il Consiglio Nazionale.
Articolo 36
Ciascuna Sezione Diocesana ha un Consulente Ecclesiastico nominato
dall'Ordinario locale. Egli fa parte del Consiglio Direttivo della
Sezione. Il Consulente della Sezione promuove le iniziative per la
formazione spirituale, provvede alle pratiche religiose e all'attività
pastorale dei Soci.
Ciascuna Regione ha un Consulente Ecclesiastico Regionale, nominato
dalla Conferenza Episcopale Regionale, sentito l'Assistente Ecclesiastico
Nazionale. Il Consulente Ecclesiastico Regionale coordina, insieme
ai Consulenti delle Sezioni e ai Delegati Regionali, tutte le iniziative
spirituali e religiose per i membri dell'Associazione.
Norme Generali
Tutte le deliberazioni degli Organi collegiali sono prese, di norma,
a maggioranza semplice dei voti, salvo diversa decisione presa dai
tue terzi dell'Organo collegiale.
Gli aventi diritto al voto possono farsi sostituire, in caso di impedimento,
da un Socio il quale, peraltro, non può ricevere più
di due deleghe. Tutte le cariche statutarie si rinnovano ogni triennio
e gli uscenti possono essere rieletti.
L'attuale Statuto è stato approvato all'unanimità dall'Assemblea
Nazionale dell'A.M.C.I. il 26 marzo 1992 a Venezia.
(approvato dalla Conferenza Episcopale Italiana)
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