AMCI

Associazione Medici Cattolici Italiani
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STATUTO


Articolo 1
È costituita l'Associazione Medici Cattolici Italiani (A.M.C.I.) a carattere nazionale con sede centrale a Roma.

Articolo 2
Scopi dell'Associazione sono:
a) provvedere alla formazione morale, scientifica e professionale dei medici;
b) promuovere gli studi medico-morali, ispirandosi ai principi della Dottrina Cattolica e nel fedele rispetto del Magistero della Chiesa;
c) animare e difendere lo spirito di autentico servizio umano e cristiano dei medici nel rapporto con l'ammalato;
d) agire per la sicurezza del più dignitoso esercizio della professione e per la tutela dei giusti interessi della classe medica;
e) educare i Soci alla retta corresponsabilità ecclesiale praticando anche una efficace attività caritativa nell'esercizio della professione;
I) favorire l'evangelizzazione del mondo sanitario per la realizzazione, unitamente agli ammalati e agli altri operatori sanitari, di un'autentica comunità che testimoni i valori cristiani della vita;
g) sviluppare il collegamento e la collaborazione con le altre istituzioni e associazioni sanitarie cattoliche, anche con iniziative volte all'inserimento e alla valorizzazione dei gruppi di volontariato;
h) favorire la salute e la sanità delle popolazioni più bisognose; a tal fine l'Associazione può realizzare interventi di carattere sanitario nei paesi in via di sviluppo, anche in collaborazione con altri organismi che operano nel campo della cooperazione sanitaria internazionale in armonia con le finalità istituzionali dell'A.M.C.I.

Articolo 3
L'A.M.C.I. provvede al raggiungimento delle sue finalità mediante le quote sociali, contributi volontari, eventuali donazioni e lasciti.

Articolo 4
L'A.M.C.I. è riconosciuta dalla Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.); è membro della Consulta Generale delle Aggregazioni Laicali; collabora con il Pontificio Consiglio della Pastorale per gli Operatori Sanitari e con la Pontificia Accademia per la Vita; scambia la collaborazione per il conseguimento delle sue finalità istituzionali con altre Organizzazioni scientifiche e professionali; fa parte della Federazione Europea (EE.A.M.C.) ed Internazionale (EI.A.M.C.) dei medici cattolici.

Articolo 5
L'A.M.C.I. venera particolarmente la Madonna Salus Infirmorum e Mater Scientiae ed ha come Patrono 5. Luca Medico, nella cui festa inaugura l'Anno Sociale.

Articolo 6
L'A.M.C.I. non svolge attività politica di partito, né sindacale e non ha scopi di lucro.

Articolo 7
L'adesione all'A.M.C.I. avviene in qualità di Soci ordinari, Soci aggregati, Soci onorari e Soci sostenitori. Possono essere Soci ordinari i laureati in medicina e chirurgia, in odontoiatria, in altre discipline affini. Possono essere Soci aggregati gli studenti dell'ultimo biennio dei rispettivi corsi di laurea. Possono essere Soci onorari personalità che abbiano acquisito nel campo della medicina e delle scienze affini particolari benemerenze al servizio della Chiesa, della società e dell'Associazione.
Possono essere Soci Sostenitori persone, Enti, Associazioni, Fondazioni che liberamente, secondo le modalità concordate con la Presidenza Nazionale, contribuiscono al raggiungimento degli scopi dell'A.M.C.I.
Tra i soci onorari possono essere ammessi operatori sanitari che, pur non professando la religione cattolica, si ispirano ai principi cristiani. L'ammissione a socio ordinario avviene dietro presentazione da parte di un socio effettivo della Sezione e con deliberazione del Consiglio Direttivo della Sezione stessa. Il socio ordinario è tenuto a corrispondere la quota annuale associativa stabilita dal Consiglio Nazionale.

Articolo 8
La Sezione rilascia a ciascun socio ordinario ed aggregato la tessera annuale dell'Associazione. Al Socio onorario e al Socio Sostenitore la tessera viene rilasciata dal presidente Nazionale.

Articolo 9
Gli organi periferici dell'A.M.C.I. sono:
a) le Sezioni Diocesane.
b) le Delegazioni Regionali.

Articolo 10
La Sezione Diocesana sorge nel capoluogo della Diocesi. In una stessa Diocesi possono esservene più d'una, ma non più Sezioni in uno stesso comune. Per costituire una Sezione occorre un numero di Soci ordinari non inferiore a dieci. Il riconoscimento della Sezione è deliberato dal Consiglio di Presidenza Nazionale. La Sezione offre la propria collaborazione al Vescovo della Diocesi in fedele servizio alle sue iniziative pastorali. Dove non esiste la Sezione può essere nominato un Incaricato locale, medico, perché ne promuova la costituzione. La nomina dell'Incaricato è fatta dal Delegato Regionale sentito il Vescovo della Diocesi.

Articolo 11
Sono organi della Sezione: a) l'Assemblea dei Soci; b) il Consiglio direttivo; c) il Presidente; d) il Vice Presidente; e) il Segretario;!) il Tesoriere.

Articolo 12
L'Assemblea è formata dai Soci ordinari in regola con la quota dell'anno sociale. L'Assemblea si raduna ordinariamente una volta l'anno su convocazione del Presidente. Può essere convocata in via straordinaria dal Presidente, quando ne ravvisi l'opportunità, ovvero su richiesta di un terzo dei membri del Consiglio Direttivo o della metà più uno dei soci effettivi in regola con la quota sociale.
L'Assemblea elegge i membri del Consiglio Direttivo della Sezione tra i soci ordinari; approva il programma annuale delle attività sociali; ratifica le eventuali delibere di sospensione e di cessazione dall'appartenenza dei soci alla Associazione adottate dal Consiglio Direttivo; approva i bilanci; esamina tutte le altre questioni che il Consiglio Direttivo ritenesse di dover sottoporre alla sua valutazione.

Articolo 13
Il Consiglio Direttivo della Sezione è composto da un numero dispari di membri proporzionalmente al numero degli iscritti. Elegge tra i suoi membri il Presidente ed uno o due Vice Presidenti. Il Presidente nomina, sentito il Consiglio, il Segretario ed il Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo può cooptare Soci in ragione della loro competenza specifica in numero non superiore a quello dei suoi membri eletti.
I Soci cooptati hanno voto consultivo.
Fanno parte del Consiglio Direttivo della Sezione con voto consultivo i componenti la delegazione regionale.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di regola mensilmente. Esso:

- elabora il programma annuale delle attività associative tenuto conto delle linee programmatiche fissate dall'Assemblea Nazionale e dal Consiglio Nazionale;
- cura l'attività del programma sociale indicato dalla Assemblea Nazionale e dal Consiglio Nazionale;
- promuove iniziative nell'ambito delle finalità dell'Associazione di cui all'articolo 2, d'intesa con la Delegazione Regionale;
- delibera sull'ammissione (o sulla radiazione) dei soci;
- propone al Consiglio Nazionale la nomina dei Soci onorari;
- informa periodicamente il Delegato Regionale e la Presidenza Nazionale sulla attività della Sezione.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Articolo 14
Il Presidente:
a) rappresenta la Sezione; b) convoca l'assemblea sezionale ed il Consiglio Direttivo; c) presiede le sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; ci) nomina, sentito il Consiglio, il Segretario ed il Tesoriere; e) adempie ai compiti affidatigli dalla Presidenza Nazionale e dal Consiglio Nazionale; I) mantiene costanti rapporti informativi e di collaborazione con la Presidenza Nazionale e con la Delegazione Regionale.

Articolo 15
Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento in tutte le sue funzioni, salvo quelle indicate alla lettera ci) dell'art. 14.

Articolo 16
Il Segretario: a) dà esecuzione alle attività contenute nel programma sociale annuale approvato dall'Assemblea; b) organizza e coordina tutte le iniziative più opportune nell'ambito delle finalità dell'Associazione di cui all'art. 2, dandone notizia al Consiglio Direttivo.

Articolo 17
Il Tesoriere provvede alla riscossione delle quote sociali, cura il tesseramento e compila ogni anno i bilanci preventivo e consuntivo.

Articolo 18
La Delegazione Regionale è composta da: a) il Delegato Regionale; b) il Delegato Regionale per i giovani medici; c) l'Assistente Ecclesiastico Regionale. Essa si riunisce almeno due volte l'anno sotto la presidenza del Delegato Regionale.
I Delegati Regionali sono nominati come disposto dal successivo art. 29.

Articolo 19
Il Delegato Regionale: a) rappresenta l'A.M.C.I. in sede regionale; b) promuove le iniziative dell'A.M.C.I. a carattere regionale; c) stimola e coordina le attività delle Sezioni, la cui funzione resta pienamente autonoma; ci) promuove l'istituzione di nuove Sezioni; e) adempie i compiti affidatigli dalla Presidenza Nazionale e dal Consiglio Nazionale.
Il Delegato Regionale per i giovani medici collabora con il Delegato Regionale, in particolare nella promozione delle attività rivolte ai medici neolaureati ed ai laureandi.

Articolo 20
Gli organi nazionali dell'A.M.C.I. sono: a) l'Assemblea Nazionale; b) il Consiglio Nazionale; c) il Consiglio di Presidenza Nazionale; ci) il Presidente Nazionale; e) i Vice Presidenti Nazionali; I) il Segretario Nazionale; g) il Tesoriere Nazionale.

Articolo 21
L'Assemblea Nazionale è costituita: dai Presidenti delle Sezioni; dai Delegati Regionali; dai Membri - eletti e cooptati - del Consiglio Nazionale.

Articolo 22
L'Assemblea Nazionale è convocata dal Consiglio Nazionale ordinariamente ogni tre anni; in via straordinaria dal Consiglio della Presidenza Nazionale o dalla metà più uno dei membri eletti del Consiglio Nazionale o dai due terzi dei Presidenti delle Sezioni.

Articolo 23
L'Assemblea Nazionale delibera sulla relazione morale e finanziaria del Consiglio Nazionale; studia e delibera le attività organizzative e sociali dell'Associazione, demandando l'attuazione al Consiglio Nazionale, ai Delegati Regionali ed alle Sezioni; approva lo Statuto e le modifiche di esso; elegge la Commissione elettorale per l'elezione del Consiglio Nazionale; elegge i membri del Consiglio Nazionale in numero di venticinque, secondo le modalità dell'art. 25; nomina su proposta del Consiglio Nazionale, il Presidente Onorario Nazionale.
Hanno diritto al voto tutti i componenti l'Assemblea, ad eccezione dei Membri cooptati. I Membri del Consiglio Nazionale si astengono dal voto sulla relazione morale e finanziaria. Le deliberazioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i Soci e per gli organi dell'Associazione.

Articolo 24
Il Consiglio Nazionale è composto: dai venticinque Membri eletti in Assemblea Nazionale a norma dell'art. 25; dai Delegati Regionali; dai Soci cooptati. Fanno parte di diritto del Consiglio Nazionale i Soci Fondatori e gli ex - Presidenti Nazionali.

Articolo 25
I venticinque Membri del Consiglio Nazionale sono eletti dai Presidenti delle Sezioni riuniti in assemblea, i quali esercitano il proprio voto con tanti voti quanti sono gli iscritti alla propria Sezione, in regola con la quota sociale, come appresso:

- sette da tutti i Presidenti delle Sezioni tra i Soci di tutte le Sezioni;
- sei dai Presidenti delle Sezioni del Nord tra i Soci di dette Sezioni;
- sei dai Presidenti delle Sezioni del Centro tra i Soci di dette Sezioni;
- sei dai Presidenti delle Sezioni del Sud tra i Soci di dette Sezioni.

Le Sezioni del Nord sono quelle delle Regioni: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Veneto.
Le Sezioni del Centro sono quelle delle Regioni: Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna.
Le Sezioni del Sud sono quelle delle Regioni: Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia.

Articolo 26
Il Consiglio Nazionale elegge tra i suoi Membri il Presidente Nazionale, tre Vice Presidenti e, su proposta del
Presidente, il Segretario Nazionale ed il Tesoriere. Il Tesoriere può essere nominato tra persone competenti anche al di fuori dei componenti il Consiglio Nazionale.

Articolo 27
Il Presidente, i tre Vice Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere formano il Consiglio di Presidenza Nazionale.

Articolo 28
Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale di norma una-due volte l'anno e, comunque, in coincidenza con l'Assemblea Nazionale; straordinariamente su richiesta di tutti i Membri del Consiglio di Presidenza o di almeno due terzi dei Membri del Consiglio Nazionale, esclusi i Cooptati.

Articolo29
Il Consiglio Nazionale: studia l'organizzazione ed il programma di attività di carattere religioso, medico-morale e scientifico e ne promuove l'attuazione con convegni, congressi e corsi di studio; determina la misura della quota sociale e la parte di essa che deve essere corrisposta da ciascuna Sezione alla Presidenza Nazionale; approva la relazione morale e finanziaria sull'attività sociale; stabilisce la data e la sede dell'Assemblea Nazionale; nomina, su proposta dei Presidenti delle singole Sezioni, il Presidente Onorario di quelle Sezioni particolarmente distintesi nella vita associativa; nomina i Soci Onorari; nomina, su proposta della Presidenza Nazionale, sentiti i Presidenti delle Sezioni, i Delegati Regionali e i Delegati Regionali per i giovani medici, dopo aver ottenuto l'assenso della Conferenza Episcopale Regionale; coopta Soci che abbiano particolare competenza specifica in numero non superiore a venticinque di cui almeno uno scelto tra i Soci iscritti all'albo degli odontoiatri nonché i rappresentanti dell'AMCI nei Consigli Direttivi della FIAMC e FEAMC.

Articolo 30
Il Consiglio di Presidenza Nazionale ha il compito di:
promuovere e coordinare l'attività delle Sezioni secondo le finalità dell'Associazione e le deliberazioni del Consiglio Nazionale. A tale scopo assiste le Sezioni per l'attuazione del programma sociale, cura l'organizzazione dei Convegni, dei Congressi, delle varie iniziative e l'attività editoriale; dispone in caso d'urgenza, gli opportuni provvedimenti su materia di competenza del Consiglio Nazionale; riconosce la regolare elezione dei Consigli sezionali e l'istituzione di nuove Sezioni; provvede all'amministrazione centrale dell'Associazione; presenta al Consiglio Nazionale la relazione morale e finanziaria sull'attività sociale annuale dell'Associazione.

Articolo 31
Il Presidente Nazionale rappresenta a tutti gli effetti l'Associazione, fa parte di diritto del Consiglio di Amministrazione della Casa Editrice Orizzonte Medico S.r.l., disimpegna le incombenze inerenti alla Direzione dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio di Presidenza ed il Consiglio Nazionale, dirige l'attività degli uffici centrali, è il Direttore del periodico dell'Associazione.

Articolo 32
I Vice Presidenti Nazionali, possibilmente uno per ognuna delle tre aree geografiche (nord, centro, sud), coadiuvano il Presidente Nazionale ed uno, proposto dal Presidente Nazionale, lo sostituisce come Vicario in caso di assenza o di impedimento. In particolare i Vice Presidenti coordinano le attività delle Sezioni della propria area geografica e stimolano iniziative, con la collaborazione dei Delegati Regionali, per la migliore realizzazione degli scopi statutari dell'A.M.C.I.

Articolo 33
Il Segretario Nazionale assiste il Presidente nella sua attività, dirige il lavoro di segreteria, mantiene i rapporti con i Delegati Regionali e le Sezioni, cura la redazione delle relazioni e dei verbali.
Il Segretario Nazionale può essere coadiuvato da uno o due Vice Segretari nominati dal Presidente Nazionale, su proposta del Segretario, sentito il Consiglio Nazionale.

Articolo 34
Il Tesoriere Nazionale segue l'amministrazione economico-finanziaria dell'Associazione. Redige la relazione finanziaria per l'Assemblea Nazionale.

Articolo 35
L'Associazione ha un proprio Assistente Ecclesiastico Nazionale nominato dalla C.E.I. Egli rappresenta in seno all'Associazione l'autorità ecclesiastica delle cui direttive e norme deve curare la fedele osservanza; offre all'Associazione e ai Consulenti ecclesiastici delle Sezioni le indicazioni per l'aggiornamento spirituale e per l'attività pastorale dei soci, promuovendo idonee iniziative; programma le riunioni dei Consulenti Ecclesiastici delle Sezioni per trattare i problemi inerenti al loro ufficio.
L'Assistente Ecclesiastico Nazionale fa parte dell'Assemblea Nazionale, del Consiglio Nazionale e del Consiglio di Presidenza Nazionale.
L'assistente Ecclesiastico Nazionale può essere coadiuvato da uno o più Vice Assistenti.
Il Segretario Nazionale può essere coadiuvato da uno o due Vice Segretari nominati dal Presidente Nazionale, su proposta del Segretario, sentito il Consiglio Nazionale.

Articolo 36
Ciascuna Sezione Diocesana ha un Consulente Ecclesiastico nominato dall'Ordinario locale. Egli fa parte del Consiglio Direttivo della Sezione. Il Consulente della Sezione promuove le iniziative per la formazione spirituale, provvede alle pratiche religiose e all'attività pastorale dei Soci.
Ciascuna Regione ha un Consulente Ecclesiastico Regionale, nominato dalla Conferenza Episcopale Regionale, sentito l'Assistente Ecclesiastico Nazionale. Il Consulente Ecclesiastico Regionale coordina, insieme ai Consulenti delle Sezioni e ai Delegati Regionali, tutte le iniziative spirituali e religiose per i membri dell'Associazione.

Norme Generali
Tutte le deliberazioni degli Organi collegiali sono prese, di norma, a maggioranza semplice dei voti, salvo diversa decisione presa dai tue terzi dell'Organo collegiale.
Gli aventi diritto al voto possono farsi sostituire, in caso di impedimento, da un Socio il quale, peraltro, non può ricevere più di due deleghe. Tutte le cariche statutarie si rinnovano ogni triennio e gli uscenti possono essere rieletti.

L'attuale Statuto è stato approvato all'unanimità dall'Assemblea Nazionale dell'A.M.C.I. il 26 marzo 1992 a Venezia.

(approvato dalla Conferenza Episcopale Italiana)

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